Associazione Opera della Regalità di Nostro Signore Gesù Cristo

REGOLAMENTO D’ATTUAZIONE DELLO STATUTO SOCIALE

 

 
Questo documento va considerato parte integrante dello statuto dell’Associazione.
 
 
Art. 1
 
Il presente regolamento è emanato ai sensi dell’art. 24 dello Statuto sociale.
 
 
Art. 2
L’adesione all’Associazione avviene nelle categorie di soci di seguito elencate:
 
a) Ordinari
b) Sostenitori
c) Benemeriti
d) Simpatizzanti
e) In memoria (di Amici defunti).
 
L’adesione s’intende tacitamente effettuata con il pagamento delle quote sociali annualmente indicate dal Consiglio direttivo. In particolare:
 
- sono “soci sostenitori” coloro che verseranno una quota associativa annuale maggiorata (rispetto a quella dei “soci ordinari”), anch’essa stabilita dal Consiglio direttivo;
- sono “soci benemeriti” coloro che contribuiranno con una libera e generosa offerta alla vita dell’Associazione;
- sono “soci simpatizzanti” coloro che verseranno una quota minore, anch’essa stabilita annualmente dal Consiglio direttivo; entreranno così a far parte dell’Associazione senza assumere in toto gli impegni di socio, quindi senza esercitare il diritto di voto, pur partecipando alle assemblee; riceveranno annualmente, anziché Adveniat, un’apposita pubblicazione.
 
Le quote versate “in memoria” saranno utilizzate dall’Associazione per far celebrare S. Messe in suffragio degli Amici defunti indicati dagli offerenti.
 
L’adesione è annuale. È registrata con un modulo predisposto dal Consiglio direttivo.
 
 
Art. 3
Come previsto all’art. 7 dello Statuto, l’Associazione si suddivide territorialmente in raggruppamenti a carattere:
 
- regionale, secondo la suddivisione civile;
- diocesano, secondo l’ordinamento territoriale della Chiesa cattolica italiana.
 
Si ha un raggruppamento diocesano quando i soci presenti nella stessa diocesi raggiungono almeno il numero di 50. In tutti gli altri casi, si darà luogo ad un raggruppamento regionale. La costituzione dei raggruppamenti sarà tempestivamente comunicata dal Consiglio direttivo.
Sempre secondo quanto previsto al citato art. 7 dello Statuto, ogni raggruppamento regionale e/o diocesano provvederà a nominare un proprio delegato secondo le indicazioni di cui al successivo art. 4.
 
 
Art. 4
 
Il Delegato diocesano e/o regionale verrà scelto fra i soci presenti in regione e/o in diocesi nel corso di un’assemblea appositamente convocata. Per la prima volta, la convocazione verrà fatta dal Consiglio direttivo; tale assemblea verrà presieduta da un componente il Consiglio direttivo o suo rappresentante.
 
Le assemblee dei raggruppamenti dovranno essere convocate entro novanta giorni dopo l’effettuazione dell’assemblea elettiva nazionale.
 
La votazione avverrà a scrutinio segreto o per alzata di mano o per acclamazione, se accettato dall’assemblea. Le candidature per la carica di Delegato regionale e/o diocesano dovranno essere presentate almeno quindici minuti prima dell’inizio dell’assemblea indetta a questo proposito, al presidente designato della stessa, il quale ne darà successivamente lettura.
 
Risulterà eletto il socio che avrà ottenuto la maggioranza semplice dei presenti e votanti. Sono eleggibili tutti i soci che risultino in regola con gli obblighi statutari al momento dell’elezione.
 
Il Delegato diocesano e/o regionale resterà in carica per tre anni e sarà rieleggibile. Come previsto all’art. 8 dello Statuto è membro di diritto dell’assemblea nazionale.
 
Il Delegato eletto provvederà a comunicare il risultato dell’elezione al consiglio direttivo nazionale.
 
 
 
 
 
Nel corso della stessa assemblea, i raggruppamenti regionali e/o diocesani eleggeranno, come previsto all’art. 8 dello Statuto, i propri rappresentanti, per il triennio in corso, all’assemblea nazionale. Potrà essere designato ogni socio che risulti in regola con gli obblighi statutari al momento dell’elezione.
 
La votazione avverrà a scrutinio segreto su apposita scheda che potrà prevedere tante preferenze quanti sono i delegati da designare o per alzata di mano o per acclamazione se accettato dall’assemblea. Risulteranno designati i soci che avranno ottenuto il maggior numero di indicazioni.
 
 
Art. 5
I compiti del Delegato regionale e/o diocesano sono:
- convocare e presiedere le assemblee locali,
- raccogliere annualmente le quote sociali da trasmettere al Consiglio direttivo nazionale insieme con l’elenco aggiornato dei soci,
- indire altre riunioni o altre iniziative locali che si ritenessero opportune.
 
Nello svolgimento di questi compiti potrà farsi coadiuvare da uno o più soci da lui stesso scelti.
 
Art. 6
Come indicato all’art. 10 dello Statuto, i soci costituenti i raggruppamenti regionali e/o diocesani si riuniranno in assemblea almeno una volta l’anno e ogni volta che sarà ritenuto opportuno dal Delegato regionale e/o diocesano.
 
L’assemblea dei raggruppamenti regionali e/o diocesani si riterrà validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza, in proprio o per delega, della maggioranza assoluta dei soci iscritti nel raggruppamento stesso; dopo sessanta minuti, in seconda convocazione con qualunque numero di presenti.
 
Ogni socio non potrà rappresentare per delega più di altri cinque soci. La delega dovrà essere conferita per iscritto, secondo la consueta formula: «Io sottoscritto/a delego a rappresentarmi all’assemblea regionale/diocesana dei soci dell’Associazione Opera della Regalità di Nostro Signore Gesù Cristo, indetta per il giorno .......................... il socio/a ........................................... che accetta, ritenendone valido l’operato».
 
Saranno ritenute valide anche le deleghe conferite per fax o per posta elettronica.
 
 
Art. 7
Ogni Delegato diocesano e/o regionale dovrà redigere il verbale delle riunioni assembleari con le eventuali votazioni ed i loro risultati, trasmettendone poi copia al Consiglio direttivo.
 
 
Art. 8
Per le spese relative alla gestione dei raggruppamenti regionali e/o diocesani, il Consiglio direttivo è autorizzato ad assumere le decisioni relative al concorso nelle spese secondo l’andamento del bilancio annuale dell’Associazione.
 
 
 
 
Il presente Regolamento si intende approvato dall’assemblea nazionale con il voto favorevole dei due  terzi dei presenti.
L’assemblea generale ordinaria dei soci O.R. tenutasi il 19 marzo 2006 in Roma, ha approvato questo testo all’unanimità.