Associazione Opera della Regalità di Nostro Signore Gesù Cristo

STATUTO

 

 
TITOLO 1° – DENOMINAZIONE, SEDE E SCOPO
 
Art. 1
 
È costituita l’Associazione denominata “Associazione Opera della Regalità di Nostro Signore Gesù Cristo” o più brevemente “O.R.” con sede in Milano, Via Ludovico Necchi 2; essa è retta dal presente statuto.
L’O.R. è costituita come associazione a livello nazionale e a livello regionale e, ove necessario, secondo la competenza territoriale delle diocesi della Chiesa cattolica italiana.
 
 
Art. 2
 
Gli scopi dell’O.R. – già previsti da padre Agostino Gemelli e da Armida Barelli, che per primi idearono l’aggregazione – sono i seguenti:

a) promuovere la diffusione della dottrina della regalità di Cristo “centro del cosmo e della storia”;

b) comunicare il Vangelo con linguaggi, modalità e strumenti sempre aggiornati e adeguati ai diversi ambienti, con speciale attenzione a coloro che vivono ai margini della vita ecclesiale;

c) promuovere la spiritualità liturgica, seguendo i tempi dell’anno liturgico; in particolare la Liturgia delle Ore, la celebrazione della Eucaristia, fonte e culmine della vita ecclesiale, e degli altri Sacramenti;

d) favorire nei battezzati la progressiva consapevolezza dell’appartenenza a Nostro Signore Gesù Cristo e della partecipazione alla Sua missione profetica, sacerdotale e regale.

In particolare saranno promosse:

– attività formative: corsi, convegni, seminari di studio, ecc.; in particolare, una catechesi liturgico- vocazionale che favorisca l’unità tra Parola di Dio, liturgia e vita;
– esperienze di preghiera personale e comunitaria: lectio divina, preghiera di adorazione, esercizi e ritiri spirituali;
– pubblicazioni: la rivista mensile ADVENIAT e altri sussidi.
 
L’O.R., nel perseguire i suoi fini, non ha alcun scopo di lucro, svolgendo la sua attività solamente nei confronti dei soci. Eventuali utilità saranno sempre reinvestite nel patrimonio dell’Associazione, non essendo previsto alcun riparto anche nei confronti dei soci e collaboratori.
L’O.R. potrà collaborare con altre Associazioni o Enti aventi scopi analoghi.
 
 
TITOLO 2° – SOCI
 
Art. 3
 
Possono far parte dell’O.R. tutti coloro che, italiani o di altre nazionalità, desiderano cooperare alla maggior gloria di Dio e al vantaggio spirituale del prossimo.
 
 
Art. 4
Chi aspira ad essere ammesso nell’O.R. dovrà farne domanda corredata dalla presentazione di un socio dell’O.R. stessa. Il Consiglio direttivo decide sull’accettazione della domanda; contro la deliberazione di rifiuto è ammesso il ricorso all’Assemblea generale.
 
La qualità di socio si perde per dimissioni; per decadenza; o per estromissione, a causa del verificarsi di motivi particolarmente gravi, con decisione del Consiglio direttivo. Le dimissioni devono essere presentate per iscritto.
Chi perde la qualità di socio per qualsiasi motivo non ha diritto al rimborso di quanto eventualmente versato all’O.R.
Le quote sociali non sono altresì rimborsabili anche nel caso di decesso del socio.
 
 
Art. 5
 
Tutti i soci maggiorenni hanno diritto al voto per gli adempimenti e secondo le modalità previste dal presente Statuto e dalle leggi vigenti.
 
 
Art. 6
L’appartenenza all’O.R. ha carattere libero e volontario. Impegna i soci all’accettazione delle norme del presente statuto e al rispetto delle decisioni prese dagli Organi sociali secondo le norme dell’ordinamento giuridico.
 
 
TITOLO 3° – ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE
 
Art. 7
 
Gli organi nazionali dell’Associazione Opera della Regalità di Nostro Signore Gesù Cristo sono:

a. l’Assemblea generale dei soci;

b. il Presidente;

c. il Consiglio direttivo;

d. il Tesoriere;

e. il Segretario;

f. il Collegio  dei Revisori dei Conti

g. il Collegio dei Probiviri.

 
Il Collegio dei Revisori dei Conti e quello dei Probiviri possono essere composti dalle medesime persone. Tutte le cariche sociali sono gratuite.
L’Associazione si suddivide territorialmente in raggruppamenti a carattere:
- regionale, secondo la suddivisione civile:
- diocesano, secondo l’ordinamento territoriale della Chiesa cattolica italiana, in seno ai quali i soci sceglieranno  un Delegato.
Il Consiglio direttivo, a tale riguardo, assume la deliberazione ritenuta più opportuna per la migliore funzionalità organizzativa e/o ecclesiale, riferendone alla prima assemblea successiva.
 
 
TITOLO 4° – ASSEMBLEA DEI SOCI
 
Art. 8
 
L’O.R. ha nell’Assemblea nazionale il proprio organo sovrano. Essa è così composta:
 
- dai Delegati regionali e diocesani;
- dai Rappresentanti eletti dalle assemblee regionali e/o diocesane in numero di uno ogni venticinque (o frazione) soci che formano i raggruppamenti regionali e/o diocesani;
- dai componenti del Consiglio direttivo;
- dai Presidente dei Collegi dei Revisori dei Conti e dei Probiviri.
 
L’Assemblea nazionale determina le linee programmatiche, approva i bilanci, stabilisce la quota sociale e qualsiasi altro impegno dei soci. Nomina il Presidente, il Consiglio direttivo, i Collegi dei Revisori e dei Probiviri. Delibera in ordine all’eventuale scioglimento anticipato dell’O.R.
 
L’Assemblea nazionale è convocata in via ordinaria almeno una volta l’anno entro centoventi giorni dalla fine dell’esercizio sociale, per l’approvazione del bilancio consuntivo dell’anno precedente e per l’eventuale rinnovo delle cariche sociali.
 
L’Assemblea nazionale può, inoltre, essere convocata in sede straordinaria:
a. per decisione del Consiglio direttivo;
b. su richiesta motivata di almeno un decimo dei soci;
c. su richiesta del collegio dei Revisori dei conti.
 
L’Associazione nazionale e i vari raggruppamenti regionali e diocesani sono affiancati dall’opera di un sacerdote in qualità di Assistente spirituale, che partecipa alle riunioni con voto consultivo.
L’Assistente spirituale è confermato dall’autorità ecclesiastica competente per un triennio rinnovabile.
 
 
Art. 9
 
Le Assemblee nazionali ordinarie e straordinarie sono convocate a cura del Presidente, con preavviso – contenente l’ordine del giorno – di almeno trenta giorni mediante invito con lettera raccomandata indirizzata ai Delegati regionali e diocesani, i quali convocheranno i soci del loro territorio per la nomina dei relativi rappresentanti che parteciperanno all’Assemblea nazionale.
 
 
Art. 10
 
La partecipazione dei soci facenti parte dei raggruppamenti regionali e diocesani avverrà mediante elezione dei propri rappresentanti scelti in apposita riunione convocata in tempo utile dal Delegato regionale e/o diocesano entro il 31 gennaio di ogni anno.
Inoltre, si effettueranno Assemblee regionali e diocesane secondo le decisioni del Consiglio direttivo riguardo la suddivisione territoriale.
Compito delle Assemblee locali è di eleggere il Delegato regionale o diocesano che presiederà le Assemblee stesse; dibattere temi di carattere generale e di interesse dei soci; proporre all’Assemblea nazionale, al Consiglio direttivo e alla Presidenza istanze di comune interesse.
Il delegato regionale e diocesano può convocare assemblee locali ogni volta che lo riterrà opportuno.
 
 
Art. 11
 
Per la validità delle Assemblee, sia in prima che in seconda convocazione, e per le maggioranze deliberative si applica l’art. 21 del Codice Civile.
 
L’Assemblea nazionale è presieduta dal Presidente dell’O.R. e, in caso di sua assenza, dal Vicepresidente; in caso di assenza anche del Vicepresidente sarà l’assemblea a nominare il Presidente dell’Assemblea stessa, scelto tra i presenti.
I verbali delle riunioni dell’Assemblea sono redatti dal Segretario; in sua assenza, ne sarà scelto uno tra i presenti all’Assemblea stessa.
Le deliberazioni prese in conformità allo statuto obbligano tutti i soci anche se assenti, dissidenti o astenuti dal voto.
 
 
Art. 12
L’Assemblea vota normalmente per alzata di mano; su decisione del Presidente e per argomenti di particolare importanza la votazione può essere effettuata a scrutinio segreto; il Presidente dell’Assemblea può, inoltre, in questo caso, scegliere due scrutatori tra i presenti.
 
 
TITOLO 5° - CONSIGLIO DIRETTIVO
 
Art. 13
 
Il governo e l’amministrazione dell’O.R. sono affidati al Consiglio direttivo, composto dal Presidente e da quattro fino a dodici membri, scelti tra i soci dell’O.R. stessa secondo la deliberazione presa dall’Assemblea dei soci all’atto dell’elezione.
 
I membri del Consiglio direttivo durano in carica tre anni e comunque fino all’assemblea ordinaria che approva il bilancio consuntivo e possono essere rieletti. Essi nominano nel loro seno:
a) il Vicepresidente che sostituisce il Presidente in caso di assenza o di impedimento dello stesso;
b) il Tesoriere che amministra l’O.R. secondo le direttive dello stesso Consiglio;
c) il Segretario.
 
Partecipa alle riunioni del Consiglio direttivo anche l’Assistente spirituale, con voto consultivo.
 
 
Art. 14
 
Il Presidente è il legale rappresentante dell’Associazione; presiede le riunioni dell’Assemblea nazionale e del Consiglio direttivo. Può partecipare alle riunioni di ogni commissione e dei raggruppamenti regionali e diocesani.
Intrattiene rapporti di conto corrente con le Banche e le Poste; firma i mandati di pagamento e autorizza le riversali d’incasso; può disporre di tutti gli atti di ordinaria amministrazione.
Il Consiglio direttivo, nell’esercizio delle proprie funzioni, può avvalersi della collaborazione di commissioni consultive o di studio, nominate dal Consiglio stesso, composte da soci e non soci.
Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza semplice, per alzata di mano in base al numero dei presenti e, su richiesta del Presidente, anche a voto segreto.
In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.
 
 
Art. 15
Il Consiglio direttivo è l’organo esecutivo del governo dell’O.R.
 
Si riunisce, sempre in unica convocazione, su invito del Presidente e in sua assenza del Vicepresidente, ogni qualvolta sarà ritenuto necessario o quando lo richiedono almeno due componenti del Consiglio stesso.
 
Le riunioni del Consiglio direttivo devono essere convocate, via fax, via e-mail o con lettera raccomandata, almeno cinque giorni prima della data della riunione. In caso di particolare urgenza il Consiglio può essere convocato con telegramma inviato almeno due giorni prima della data della riunione. Sono valide con la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti; sono presiedute dal Presidente, o, in sua assenza, dal Vicepresidente.
 
Le sedute e le deliberazioni del Consiglio sono fatte constatare dal processo verbale sottoscritto da chi le presiede e dal Segretario.
I componenti il Consiglio direttivo sono tenuti a mantenere la massima segretezza sulle decisioni consiliari. Soltanto il Consiglio direttivo, con specifica delibera, ha facoltà di rendere note quelle deliberazioni per le quali sia opportuno e conveniente dare pubblicità.
 
 
TITOLO 6° - COLLEGI DEI REVISORI DEI CONTI E DEI PROBIVIRI
 
Art. 16
 
Al Collegio dei Revisori dei Conti spetta, nella forma e nei limiti d’uso, il controllo sulla gestione amministrativa dell’O.R.
Essi devono redigere la loro relazione all’Assemblea sul bilancio consuntivo predisposto dal Consiglio direttivo.
 
 
Art. 17
 
I Collegio dei Revisori dei Conti è nominato dall’Assemblea nazionale in numero di tre membri, di cui uno ne assume la presidenza. Dura in carica tre anni. È rieleggibile e potrà essere scelto in tutto o in parte fra persone estranee all’O.R. avuto riguardo alla loro competenza.
 
 
Art. 18
 
Il Collegio dei Probiviri è nominato dall’Assemblea nazionale in numero di tre membri, di cui uno ne assume la presidenza.
 
I componenti di tale Collegio, su apposita delibera dell’Assemblea, possono coincidere con quelli del Collegio dei Revisori dei Conti.
 
Tutte le eventuali controversie sociali tra i soci e tra questi e l’Associazione o i suoi organi, saranno sottoposte alla competenza del Collegio dei Probiviri. Essi giudicheranno ex bono et aequo, nel rispetto del principio del contraddittorio, senza formalità di procedura. Il loro lodo è inappellabile.
 
 
TITOLO 7° – BILANCIO SOCIALE
 
Art. 19
 
L’anno sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre.
 
Il bilancio consuntivo deve essere approvato dall’Assemblea ordinaria ogni anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell’esercizio. Esso deve essere depositato presso la sede dell’O.R. entro i quindici giorni precedenti la seduta per poter essere consultato da ogni associato.
 
 
TITOLO 8° – DURATA DELL’ASSOCIAZIONE E SCIOGLIMENTO
 
Art. 20
 
La durata dell’O.R. è illimitata.
 
 
Art. 21
Il patrimonio dell’O.R. è costituito dalle quote sociali, da contributi, offerte dei soci ed eventualmente di terzi, da eredità e legati.
In caso di scioglimento dell’O.R., l’Assemblea designerà uno o più liquidatori determinandone i poteri.
 
 
Art. 22
Avvenendo in qualsiasi tempo e per qualsiasi motivo la cessazione dell’Associazione, il patrimonio residuo della stessa, effettuata la liquidazione, sarà devoluto ad altro Ente con finalità analoghe nel rispetto della normativa che regola gli Enti Onlus e/o Nonprofit.
 
 
Art. 23
Per modificare l’atto costitutivo e/o lo statuto occorre la presenza in Assemblea della metà più uno dei soci.
La delibera dell’Assemblea relativa allo scioglimento deve essere presa col voto favorevole della metà  più uno dei soci.
 
 
Art. 24
Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente statuto potranno essere eventualmente disposte con regolamento interno da elaborarsi a cura del Consiglio direttivo.
 
Art. 25
L’Associazione è retta dalle norme indicate dagli artt. 36, 37 e 38 del Codice civile.
Per tutto quanto non è previsto dal presente statuto si fa rinvio alle norme ed ai principi generali dell’ordinamento giuridico italiano in materia di associazioni in quanto applicabili.